Il mobbing consiste in una persistente ostilità nei confronti di un lavoratore ai fini di isolarlo e stressarlo (stalking occupazionale) per punirlo o convincerlo a licenziarsi. Queste forme distorte nelle dinamiche aziendali rischiano di sfociare in condanne risarcitorie a carico delle imprese che non sono state in grado d’individuare in tempo il fenomeno; ma soprattutto intaccano la produttività, la serenità e la reputazione aziendale.
A prescindere dal fatto che il mobbing si verifichi realmente o che sia falsamente rappresentato dal dipendente con intenti speculativi, chi si sente o si dichiara mobbizzato adotta i seguenti comportamenti (consigliati dagli stessi detective dell’agenzia investigativa Octopus a Clienti che si sentivano vittime di mobbing):
Aumenta le assenze dal lavoro con motivazioni psicologiche come il burnout.
Si affida alla psicoanalisi in cerca di sollievo e per poter ottenere la certificazione medica del malessere ai fini risarcitori. In alcuni casi si rivolge a veri e propri Centri antimobbing.
Conserva qualsiasi comunicazione aziendale scritta (e-mail, messaggi, ecc.) che lo riguarda in grado di dimostrare l’accanimento nei suoi confronti.
Effettua intercettazioni tra presenti per avere prova anche delle comunicazioni verbali inappropriate e delle vessazioni subite.
Cerca tra colleghi ed ex-colleghi possibili testimoni del trattamento patito.
Con la sentenza n. 10037 del 15 maggio 2015 la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha stabilito i presupposti affinché il lavoratore dipendente possa avviare una causa per mobbing e accedere ad un qualche risarcimento da parte dell’azienda che lo ha assunto:
Le condotte vessatorie devono essere perpetrate sul luogo di lavoro e riguardare quel particolare ambito (vessazioni subite alla tavola calda durante la pausa pranzo devono essere inquadrate differentemente sotto il profilo giuridico).
Le vessazioni devono essere fastidiosamente frequenti e durare nel tempo secondo un disegno persecutorio riconoscibile.
Le vessazioni possono consistere in tentativi di isolare sistematicamente la vittima; impedirle di esprimersi e comunicare; cambiare e demansionare il suo ruolo lavorativo senza giustificazione; denigrarla e calunniarla; minacciarla e usarle violenza.
La vittima deve trovarsi in condizioni d’inferiorità rispetto a chi pratica mobbing; inferiorità che non deve essere esclusivamente psicofisica, ma può essere numerica (come avviene spesso nel mobbing ascendente e nel mobbing orizzontale), gerarchica (come avviene nel bossing o mobbing discendente).
Ci deve essere un nesso temporale e di casualità tra l’inizio del mobbing, l’insorgere di sintomi psicosomatici sino all’aggravamento dello stato di salute e l’esclusione dal mondo del lavoro del mobbizzato.
Ancora più odiose del mobbing sono le molestie sessuali sul posto di lavoro e le aziende che sottovalutano denunce o ignorano segnalazioni in questo ambito sono gravemente colpevoli per mancata vigilanza. Senza considerare che il danno economico e reputazionale in questi casi è ben più grave del mobbing.
Se è stato ammesso l’impiego di telecamere nascoste gestite da un’agenzia investigativa autorizzata nei casi di furti in azienda, a maggior ragione i nostri detective privati sono in grado di intervenire nei casi di sospette molestie, attraverso varie attività investigative:
· Collochiamo e gestiamo una videosorveglianza mirata a rilevare le condotte inappropriate o criminali.
· Raccogliamo informazioni per verificare trascorsi simili imputabili al molestatore.
· Interveniamo con indagini sotto copertura attraverso nostri agenti infiltrati come mystery employee.

